martedì 9 aprile 2013

Presentate ufficialmente le osservazioni del PD al progetto dei campi fotovoltaici nel Parco delle Vaude





Torino, 08/04/2013

Oggetto:
Osservazioni al progetto: Bonifica bellica - Realizzazione di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e successivo ripristino ambientale delle aree interne al poligono militare “Esperienze per l’armamento”.
Proponente: SOCIETA' CIRIE' CENTRALE PV Sas


PREMESSO CHE

a)Il principio della tutela del paesaggio è sancito con chiarezza e semplicità dall’articolo 9 della Costituzione Italiana e che la Corte Costituzionale lo ha confermato con varie sentenze, da quella del 26 giugno1986 n. 151, fino alle ultime più recenti del 2007, dove si assume il valore del paesaggio come primario, insuscettibile ad essere subordinato a qualsiasi altro valore, compreso quello economico.
b)Il 20 ottobre 2000 è stata presentata a Firenze la “Convenzione Europea del Paesaggio”, promossa dal Consiglio Europeo e recepita dallo Stato Italiano con la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 di ratifica ed esecuzione della convenzione stessa.
c)Il luogo scelto dai proponenti per realizzare il progetto in oggetto ricade in un Sito di Interesse Comunitario (SIC IT1110005), all’interno della Riserva Naturale Orientata della Vauda, che presenta caratteristiche paesaggistiche, ambientali e storiche uniche e, in assenza di Piano di Gestione, in gran parte ancora non indagate.
d)Il SIC IT1110005 è parte di “Rete Natura 2000” il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. All’articolo 6 della suddetta Direttiva si legge: “La probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all’interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto. Ad esempio una zona umida può essere danneggiata da un progetto di drenaggio situato ad una certa distanza dai confini della zona umida. Per questo motivo, è importante che gli Stati membri, a livello legislativo e nella pratica, consentano l’applicazione delle salvaguardie di cui all’articolo 6, paragrafo 3 alle pressioni di sviluppo all’esterno di un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative su di esso.”
e)La Direttiva 92/43/CEE “Habitat” impone “alle autorità competenti di esaminare la possibilità di soluzioni alternative che meglio rispettino l’integrità del sito in questione [...] va sottolineato che i parametri di riferimento per questi raffronti concernono gli aspetti relativi alla conservazione e alla manutenzione dell’integrità del sito e delle sue funzioni ecologiche. In questa fase, quindi, altri criteri di valutazione, ad esempio economici, non possono essere considerati prevalenti su quelli ecologici”.
f)L’articolo 7 della LR 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità assegna alle Riserve Naturali il compito di “tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità, con particolare riferimento agli oggetti specifici della tutela” vietando espressamente (art. 8): movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati; realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale; danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale; danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti; cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca.
g)Con Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010 n. 3-1183 «Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010.», la Regione Piemonte ha recepito il D.M., pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 settembre 2010, che stabilisce quali siano le condizioni per assicurare l’inserimento nel paesaggio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e determina criteri e condizioni sulla base dei quali le Regioni individuino le aree e i siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Ai sensi del citato D.M. sono proprio le Regioni a porre limitazioni e divieti per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, con atti di tipo programmatorio o pianificatorio, individuando quali siano le aree non idonee e segnalando gli ambiti territoriali che richiedono un particolare livello di attenzione, presentano elementi di criticità paesaggistica, ambientale, nonché correlata alla presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità e di situazioni di pericolosità idrogeologica nell’ospitare impianti fotovoltaici a terra.
h)Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 176 del 15/01/2013, ha respinto il ricorso di un’azienda il cui progetto di parco fotovoltaico era da realizzarsi in una zona attigua ad una riserva naturale già in parte antropizzata ed era considerato ad impatto ambientale lieve. I Giudici hanno osservato che una Riserva naturale, è un luogo ove è stata già effettuata la valutazione circa la preminenza dell’interesse alla salvaguardia dell’ambiente rispetto ad altri interessi, come quello alla gestione delle fonti di energia rinnovabile, che è insuscettibile di deroga anche in relazione all’eventuale modesto effettivo impatto ambientale delle opere di cui è prevista la realizzazione”. Si evidenzia così che nell'ambito di una Riserva naturale, l'interesse alla salvaguardia dell'ambiente deve essere considerato prevalente rispetto all'esigenza di realizzare impianti da fonti energetiche rinnovabili.

SI OSSERVA CHE

1) L’opera in oggetto IN NESSUN CASO PUO' ESSERE CONSIDERATA DI PUBBLICA UTILITA' poiché i vantaggi economici sono ricavabili solo in presenza di contributi governativi (Ministero dell’Ambiente) che vengono però concessi non al proprietario del terreno – che ne ottiene esclusivamente un affitto – ma alla società proponente.
Il solo introito di un affitto da parte di Difesa SpA non può quindi essere considerato di interesse pubblico ed è assimilabile ad un passaggio di denaro dal Ministero dell’Ambiente a quello della Difesa.
Inoltre, poiché la società proponente ha sede in Germania i contributi governativi non solo non servirebbero a creare reddito a società italiane ma permetterebbero anche a tale azienda di acquisire Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza Energetica) e Certificati Verdi con incentivi italiani.
In cambio quindi di un esiguo vantaggio economico per Difesa SpA si avrebbe un grave esborso in contributi governativi a favore di una azienda straniera.
Infine bisogna sottolineare che i contributi del Ministero dell’Ambiente verrebbero spesi per realizzare un impianto proprio su un territorio che il Ministero dell’Ambiente dovrebbe tutelare e eventuali opere di compensazione verrebbero realizzate proprio grazie ai ricavi permessi dai contributi governativi.
2) L’opera in oggetto IN NESSUN CASO PUO' ESSERE CONSIDERATA PRECARIA poiché dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001, così come emerge dalla sentenza del Consiglio di stato, sez. V, 19 settembre 2006, n. 5469: “ (…) secondo un consolidato orientamento, le costruzioni aventi intrinseche caratteristiche di precarietà strutturale e funzionale, cioè destinate fin dall'origine a soddisfare esigenze contingenti e circoscritte nel tempo, sono esenti dall'assoggettamento alla concessione edilizia (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 2003, n. 986).
Risulta pertanto evidente che se le opere accessorie all’impianto (cabine elettriche) sono oggetto di permesso di costruire, e quindi non temporanee, non può essere considerato temporaneo neanche l’impianto nella sua totalità.
3) Poiché non può essere considerata precaria l’opera in oggetto IN NESSUN CASO PUO' ESSERE CONSIDERATA NON IMPATTANTE SUL PAESAGGIO. Vanno infatti presi in considerazione non solo i pannelli fotovoltaici ma anche la posa di circa 12 km di recinzione, alta 1,80 metri e sormontata da filo spinato e il posizionamento di un impianto di illuminazione su pali.
4) L’opera in oggetto IN NESSUN CASO PUO' ESSERE CONSIDERATA RISPETTOSA DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE AREE PROTETTE poiché contrasta in più punti con l’art. 8 della L.R. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. Tale articolo prescinde dall’esistenza sia di un Piano d’Area vigente sia di un Piano di Gestione del SIC. In particolare è evidente che il progetto altererebbe “lo stato dei luoghi” per il passaggio di cavidotti sotterranei e l’ampliamento di strade da rendere carrozzabili anche a mezzi non agricoli e non militari.
5) L’opera in oggetto IN NESSUN CASO PUO' ESSERE CONSIDERATA AMBIENTALMENTE POSITIVA poiché in assenza di Piano di Gestione del SIC l’unica relazione ambientale presa in considerazione, che analizzi la presenza di specie animali e vegetali rare o protette dalla direttiva Habitat, è quella prodotta dal richiedente. In particolare, a solo titolo di esempio non esaustivo, la zona umida sita all'angolo con la Frazione Centro e' uno dei due siti di presenza noti della farfalla Lycaena dispar, una specie protetta ai sensi della Direttiva Habitat (92/43/CEE) dell'Unione Europea. Per lo stesso sito sono inoltre note segnalazioni di piante rare, come Salix rosmarinifolia, Juncus tenageja e Carex bauxbaumii, tutte localizzate nelle zone umide site lungo la recinzione della Batteria Cordero, tra Palazzo Grosso, Frazione Centro e lungo la strada che collega Frazione Centro con Lombardore. Queste stazioni di flora e fauna rara sono già state ampiamente danneggiate negli scorsi anni dalla costruzione della recinzione in cemento, e dalla sottrazione di acqua dalle zone umide in cui le specie risiedono. E' quindi possibile ipotizzare che nuovi lavori di scavo potrebbero avere impatti negativi sull'idrologia dei siti e causarne il disseccamento e l'alterazione permanente, con conseguente scomparsa delle specie. Inoltre, il disturbo causato dal traffico veicolare (in particolare il sollevamento di polvere dovuto al transito dei veicoli) potrebbe avere ulteriori effetti negativi.
6) L’opera in oggetto IN NESSUN CASO PUO' ESSERE CONSIDERATA NON INQUINANTE poiché, ad esempio, è indubbio che le operazioni di manutenzione necessaria degli impianti non potrà che avvenire con spargimento di considerevoli quantità di diserbanti e defoglianti, con conseguente grave e persistente inquinamento.
L’impianto anti-intrusione inoltre, in grado di illuminare a giorno l’intera area anche in caso di erronea attivazione (introduzione di animali di medio-grandi dimensioni), provocherebbe un inquinamento luminoso di grande portata.

Distinti saluti.

Aldo RESCHIGNA, capogruppo PD in Consiglio Regionale
Gianna PENTENERO, consigliere regionale PD
Emanuela GUARINO, respondabile dipartimento urbanistica del PD provinciale

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