venerdì 29 marzo 2013

Dal sito della Regione Piemonte la legge 3/2013 di riforma urbanistica (per ora senza commenti)

- Aggiorna il quadro di riferimento della pianificazione territoriale e paesaggistica: si
distingue il piano territoriale regionale, che esprime le linee strategiche delle politiche
regionali, dal piano paesaggistico regionale, che diventa lo strumento prevalente per la tutela
e valorizzazione del paesaggio.

- Modifica il sistema di formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione
provinciale, con il riconoscimento del Consiglio provinciale quale organo competente
all’approvazione del piano (prima l’approvazione spettava al Consiglio regionale.

- Afferma l’istituto della copianificazione quale strumento “ordinario” e non più
“sperimentale” (la legge regionale 1/2007 lo prevedeva per le varianti strutturali), da
estendere all’intero sistema della pianificazione urbanistica. In precedenza il Piano
regolatore iniziava l’iter in Comune per poi essere visionato da Provincia e trasmesso in
Regione, enti che eventualmente lo rimandavano indietro per richiedere cambiamenti,
allungando di anni la tempistica. Ora invece il lavoro viene condiviso fin dall’inizio nella
conferenza dei servizi svolta in Comune e il testo viene quindi redatto in partenza con la
partecipazione di Regione e Provincia.

- Apre a proposte anche innovative in materia di pianificazione locale, come la possibilità
per i Comuni, ma non l’obbligo, di adottare i modelli “strutturali-operativi” per il Piano
regolatore. In pratica il piano può essere distinto in due parti: la componente strutturale che
individua vincoli e scelte fondamentali di pianificazione, e la componente operativa, che
disciplina gli aspetti e le azioni di dettaglio. Entrambe sono approvate in conferenza dei
servizi, ma il Comune in seguito può modificare autonomamente la parte operativa, qualora
ciò non sia in contrasto con quanto stabilito dal piano strutturale. Le varianti parziali, ovvero le modifiche non sostanziali ai Piani regolatori, rimangono di esclusiva competenza dei Comuni ma sono rafforzati i poteri di controllo da parte della
Provincia, che valuta se ricorrono le condizioni per classificare lo strumento come variante
parziale e se esso è conforme rispetto alla normativa vigente e agli strumenti di
pianificazione sovraordinati.

- Riconosce i processi di variante “semplificata”, ovvero variante con iter e tempi di
approvazione più snelli, agli strumenti urbanistici derivanti da norme e discipline
statali o regionali speciali (accordi di programma, fondi europei, sportelli unici, interventi
di recupero urbano).

- Introduce i principi della perequazione territoriale e urbanistica, quali strumenti
dell’operatività della pianificazione.

- Riconosce e regolamenta istituti da tempo operativi presso i Comuni piemontesi
(monetizzazione delle dismissioni di aree, presentazione di proposte urbanistiche da parte di
soggetti privati), nel rispetto dell’esclusivo potere pubblico nella approvazione finale degli
atti che interessano il territorio.

- Coordina la valutazione ambientale strategica nelle procedure di pianificazione,
costruendo un solido raccordo tra procedure urbanistiche e ambientali, assicurando
l’unitarietà e semplicità dell’iter complessivo.

Il processo di aggiornamento dell’urbanistica piemontese prevede una serie di tappe successive
all’approvazione della legge di riforma urbanistica.

- Emanazione (tramite Dgr) dei documenti operativi, postulati dalla stessa legge: si tratta
soprattutto di note tecniche per l’informatizzazione degli atti e per il raccordo con la Vas
(valutazione ambientale strategica);

- Approvazione del Ppr (Piano paesaggistico regionale) finale in avanzata fase di
rielaborazione;

- Definizione (oltre a quanto già indicato nella legge) degli atti normativi, necessari per
regolare e promuovere le Unioni di Comuni per i Comuni inferiori ai 1.000 abitanti, nonché
per regolare le forme associative nelle fasce tra 1.000 e 5.000 abitanti e sopra i 5.000
abitanti.

- Conseguenti azioni di sostegno tecnico per il lavoro urbanistico dei Comuni e delle loro
Unioni;

- Formazione di un testo organico delle leggi per il governo del territorio, che tenga conto sia
delle esperienze maturate con la nuova legge, sia del riordino delle autonomie locali.

Nessun commento:

Posta un commento